Art. 138.
(Area sanitaria).

      1. L'organizzazione dell'area sanitaria prevista dagli articoli 13 e seguenti ed

 

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operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è attuata in conformità alla legislazione vigente in materia, di intesa con l'amministrazione penitenziaria.
      2. Nelle more della nuova organizzazione del servizio sanitario penitenziario restano fermi la organizzazione e gli operatori attuali. Il nuovo servizio deve essere dotato di risorse economiche adeguate e sufficienti per attuare le funzioni e i compiti indicati dagli articoli 13 e seguenti. La mancata copertura, per insufficienza delle risorse economiche necessarie, degli interventi di assistenza e cura e dei farmaci indispensabili per gli stessi interventi comporta la responsabilità diretta del soggetto tenuto all'organizzazione delle risorse.
      3. Per gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia si applicano le disposizioni del comma 10 dell'articolo 13. A tale fine, la amministrazione penitenziaria è impegnata a provvedere e mantenere la copertura integrale degli organici del personale sanitario.